Si complica il bilancio 2022 per le Holding

Bilancio 2022 per le Holding: preclusa la possibilità redigere il bilancio per “Micro imprese” ed obbligo di informativa in nota integrativa dei rapporti con parti correlate.
Il tema è di grande interesse per il fatto che molte Holding non superano i parametri  per “i bilanci micro” (Totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000; Ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000; Media dipendenti occupati durante l’esercizio: 5)

Si deve giungere a queste conclusioni a seguito delle modifiche apportate al Codice Civile ed in particolare all’introduzione del nuovo quinto comma dell’articolo 2435-ter il quale inibisce la redazione del bilancio nella modalità semplificata riservata alle micro-imprese a due tipologie di società: gli «enti di investimento» e le «imprese di partecipazione finanziaria».
Lo stesso comma esclude le suddette tipologie di società anche “dal sesto comma dell’articolo 2435 bis…” il quale consente alle società di “… limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni  realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.”

Un’altra esclusione, ma di minor interesse, introdotta per il bilancio 2022 per le Holding è quella “..dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.
La modifica dell’articolo 2435-ter del Codice Civile è la diretta conseguenza della cosiddetta legge europea 2019-2020 con la quale vengono recepite le disposizioni contenute dell’articolo 36, par. 7, della Direttiva 2013/34/UE, (che avrebbero dovuto essere recepite dal 20 luglio 2020).
Ha complicare la lettura della norma c’è la mancanza di una definizione “enti di investimento» e le «imprese di partecipazione finanziaria», infatti né la norma, né il documento Oic che ne recepisce le modifiche nell’ambito dei principi contabili, contengono una definizione.
Occorre pertanto fare riferimento alle definizioni contenute nella direttivi comunitaria stessa secondo cui per “enti di investimento” si intendono:

a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; 
b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento”
Per “imprese di partecipazione finanziaria” si intendono:

“ le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.”

Pertanto le società Holding “statiche” o “pure” cioè quelle società che non si ingeriscono nella gestione operativa delle società partecipate rientrerebbero nella definizione di “imprese di partecipazione finanziaria” anche se sarebbe opportuno un intervento chiarificatore da parte del legislatore italiano.