Trust Jersey

Trust di Jersey e poteri del disponente: la riforma 2026 chiarisce il ruolo nella governance societaria

La Trusts (Jersey) Amendment Law 2026, in vigore dal 20 marzo 2026, introduce un chiarimento di particolare rilievo in materia di poteri riservati al disponente, intervenendo su un tema centrale nella strutturazione dei trust che comprendono partecipazioni societarie.

La modifica riguarda l’articolo 9A della Trusts (Jersey) Law 1984 e affronta un profilo di notevole interesse pratico: l’estensione dei poteri che il disponente può riservarsi nella gestione del patrimonio conferito in trust, senza compromettere la validità dell’assetto fiduciario.

Nel testo previgente, non risultava del tutto chiaro fino a che punto tali poteri potessero operare quando il trust detenesse partecipazioni societarie, soprattutto nei casi in cui si trattasse di partecipazioni non totalitarie oppure possedute indirettamente mediante strutture intermedie. Questa incertezza era particolarmente rilevante nella prassi dei trust utilizzati per la governance di gruppi societari, per la continuità dell’impresa e per l’organizzazione di patrimoni imprenditoriali complessi.

La nuova formulazione chiarisce che il disponente può riservarsi poteri anche in relazione alla gestione di partecipazioni societarie detenute in assetti multilivello. Il chiarimento riguarda, dunque, non solo le ipotesi di partecipazione diretta, ma anche quelle in cui il trust non detenga integralmente la partecipazione o la possieda attraverso società o veicoli intermedi.

La riforma esplicita inoltre la possibilità di impartire direttive in ordine alla nomina e alla revoca degli organi amministrativi delle società partecipate. Si tratta di una precisazione di particolare rilievo operativo, poiché conferma la compatibilità tra la struttura del trust e il mantenimento, da parte del disponente, di un ruolo nella definizione degli assetti di governance delle società coinvolte.

Questo intervento normativo assume una rilevanza concreta soprattutto nei contesti in cui il trust viene impiegato non solo come strumento di segregazione patrimoniale, ma anche come veicolo di stabilità proprietaria, continuità gestionale e pianificazione del passaggio generazionale. In tali ipotesi, la possibilità di conservare determinati poteri in capo al disponente rappresenta spesso un’esigenza funzionale alla corretta amministrazione del patrimonio e alla salvaguardia degli equilibri societari.

La riforma di Jersey offre quindi maggiore chiarezza su un punto essenziale: l’esercizio di tali poteri, nei limiti consentiti dalla normativa, non incide sulla validità del trust e non è incompatibile con la sua struttura. Ne deriva un rafforzamento della certezza giuridica per famiglie imprenditoriali, professionisti e operatori che utilizzano il trust come strumento di organizzazione di patrimoni complessi.

Conclusioni

La revisione dell’articolo 9A conferma la capacità della legge di Jersey di adattarsi alle esigenze operative dei trust che detengono partecipazioni societarie. Il chiarimento sul ruolo del disponente rafforza l’efficacia del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale e di governance, offrendo un quadro normativo più definito e coerente con la prassi applicativa.

Download

Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985.

TRUSTS (JERSEY) LAW 1984 Official Consolidated Version

Author

Giorgio Romano

Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all'Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice, con Laurea Magistrale in Economia e Commercio. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA, società fiduciaria autorizzata MIMIT specializzata in gestione patrimoniale, trust, escrow e asseverazione PEF per project financing e gare pubbliche. Ha firmato centinaia di asseverazioni di piani economico-finanziari ai sensi del D.Lgs. 36/2023.