Rivalutazione delle Partecipazioni e dei Terreni
Sono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, edificabili e a destinazione agricola, e delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), purché non negoziate in mercati regolamentati (art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002).
Quali beni possono essere rivalutati?
La rivalutazione è possibile solo per i beni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.
La rivalutazione è consentita per tutti i beni (terreni e partecipazioni) posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Chi può effettuare la rivalutazione?
Possono accedere alla procedura in questione persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia,
Entro quando si può effettuare la rivalutazione?
Occorre procedere, entro il 15 giugno 2022, alla redazione e al giuramento di un’apposita perizia di stima resa da un professionista abilitato nonché al versamento di un’imposta sostitutiva (per l’intero importo ovvero, in caso di pagamento frazionato, per la sola prima rata).
A quanto ammonta l’imposta sostitutiva?
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni per l’anno 2022 è fissata nella misura del 14% del valore periziato (in luogo dell’11% previsto per l’anno 2021). Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere ripartito fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione, su quelle successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, in scadenza, rispettivamente, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.
Qual è il vantaggio del ricorso alla rivalutazione?
I terreni e le partecipazioni oggetto di rivalutazione, in caso di futura cessione, genereranno per il proprietario una minore plusvalenza da assoggettare a tassazione sulla base del nuovo valore fiscale risultante rideterminato con conseguente significativo risparmio d’imposta.
Considerando che sulla plusvalenze da cessione di partecipazioni è prevista un imposta fissa del 26% ripesto all’ imposta sostitutiva del 14% c’è un vantaggio di 12 punti percentuali.
Le plusvalenze da cessione dei terreni sono invece soggette all’aliquota ordinaria del cedente (tra 23 al 43%)
ATTENZIONE: Va però tenuto in debito conto per il calcolo di convenienza considerare che l’imposta sostitutiva è determinata sul valore complessivo del bene rivalutato e non soltanto sul maggior valore attribuito. Di conseguenza in caso di un bene il cui valore fiscale all’inizio del 2022 già molto elevato la convenienza sarà ridotta se non addirittura nulla.
Posso rivalutare beni già rivalutati in base a leggi degli anni passati?
Si; è possibile rideterminare il valore di terreni e partecipazioni che hanno già beneficiato in passato della rivalutazione. In tal caso sarà possibile versare una imposta sostitutiva solo per il maggior valore valutato al 1/1/22 rispetto a quanto già rivalutato in passato.
Posso rivalutare partecipazioni intestate ad una società fiduciaria?
Si; è possibile rivalutare terreni e partecipazioni intestate ad una società fiduciaria a condizione che il titolare del mandato fiduciario sia un soggetto che ha diritto di beneficiare della norma e cioè una persona fisica, società semplice, ente non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Ciò è reso possibile per via del fatto che l’intestazione fiduciaria è fiscalmente neutrale ed i beni seppur formalmente intestati ad un soggetto esercitante attività d’impresa restano sostanzialmente di proprietà del fiduciante sul quale si producono gli effetti fiscali della rivalutazione.