Legge sul “Dopo di Noi” ed Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa

In tema di trust, il trasferimento del bene dal settlor al trustee è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con ordinanza. 20 giugno 2022, n. 19747.

Si tratta infatti di una operazione a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva al Trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust:

Come in materie di imposte di successione, così anche per l’imposta ipotecaria e catastale, è decisiva l’osservazione secondo cui l’effetto tipico del trust – quello segregativo – non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari.

L’apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni, la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. Prima di questo momento, l’utilità, insita nell’apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee.
Il trustee acquista la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma si tratta di un trasferimento strumentale, perché finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto costitutivo del trust, che non incrementa il patrimonio personale del trustee, il quale non può personalmente disporre dei beni ne trarne alcun vantaggio personale, perché i beni trasferiti restano separati e segregati, essendo destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del trustee prima della destinazione ai beneficiari finali.

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Giorgio Romano

Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all'Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice, con Laurea Magistrale in Economia e Commercio. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA, società fiduciaria autorizzata MIMIT specializzata in gestione patrimoniale, trust, escrow e asseverazione PEF per project financing e gare pubbliche. Ha firmato centinaia di asseverazioni di piani economico-finanziari ai sensi del D.Lgs. 36/2023.