Debiti tributari del de cuius, con la rinuncia all’eredità si blocca il fisco

Rinuncia eredità in caso di debiti: con l’esercizio del diritto a rinunciare all’eredità tutti di debiti tributari, in capo al deceduto, muoiono con lo stesso contribuente e non passano in capo all’erede.
Sul tema è intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 37064/2022 che ha ribadito che il diritto di rinuncia può essere esercitato dai chiamati anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
L’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l’acquisto della qualità di “chiamato alla eredità”; soltanto ove avvenga l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, il chiamato si considera erede.

La sentenza ha escluso che la «notifica di un avviso di accertamento al chiamato all’eredità, che, non avendo ancora accettato l’eredità, è ancora legittimato a rinunciarvi, possa avere l’effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta direttamente dalla legge».

Infatti, la condizione imprescindibile affinché il chiamato risponda dei debiti ereditari è che lo stesso abbia accettato l’eredità; la rinuncia, invece, comporta che l’assunzione di responsabilità per i debiti ereditari sia impedita con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 456 c.c.