Dopo oltre 7 mesi di gestazione sono finalmente disponibili il modello e le relative istruzioni per la regolarizzazione delle criptoattività, ma purtroppo i dubbi applicativi permangono.
L’AE non è riuscita a porre rimedio ad una norma scritta male sin sul nascere.
Puoi scaricare ai seguenti link:
Il modello per la regolarizzazione delle criptoattività
Le istruzioni al modello per la regolarizzazione delle criptoattività
Nuova proroga al 30 novembre:
Con il Provvedimento del 7 agosto 2023 (scaricabile al seguente link) l’AE ha fissato la nuova data di scadenza per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione ed il relativo pagamento al 30 novembre 2023 (dopo la precedente proroga che aveva spostato il termine al 30 settembre).
Versamento
Il Provvedimento dell’AE precisa che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione del modello ed il versamento sempre entro il 30 novembre 2023 dell’intero importo dovuto a mezzo F24 e senza possibilità di rateizzazione
Relazione di accompagnamento
Assieme al modello di definizione compare un nuovo significativo adempimento, I contribuenti dovranno infatti obbligatoriamente allegare al modello di definizione una Relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento. La relazione al fine di fornire la «dimostrazione della liceità della provenienza» delle criptovalute detenute.
Il provvedimento fornisce alcuni esempi di documentazione da allegare per dimostrare la provenienza delle criptovalute : contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.
Dubbi ancora aperti
Un primo grande dubbio derida dal fatto che il provvedimento dell’AE fa riferimento alle criptovalute, mentre la norma (comma 138 della legge di Bilancio 2023) richiama le criptoattività in genere
In sostanza, per le Entrate l’obbligo di compilazione del quadro RW sussisteva in passato soltanto per le valute virtuali, mentre la legge di Bilancio avrebbe stabilito l’obbligo dal 1° gennaio 2023 per tutte le altre criptoattività diverse dalle medesime valute virtuali.
Ad ogni modo, il provvedimento stabilisce che oggetto della regolarizzazione sono le criptoattività rappresentate da criptovalute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, che non sono state indicate nel quadro RW relativo ai periodi d’imposta fino al 2021.
Poiché la sanatoria può riguardare anche gli eventuali redditi derivanti dalle medesime criptoattività (criptovalute) non indicate nel quadro RW, il provvedimento stabilisce che «resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021». Si tratta di un’ulteriore contraddizione, posto che la sanatoria riguarda i soggetti che non hanno compilato il quadro RW. Se per le criptoattività diverse dalle criptovalute l’obbligo – secondo le Entrate – non sussisteva, mancano i presupposti di legge per accedere alla sanatoria, anche al solo fine di dichiarare i redditi non dichiarati.
(da Dario Deotto sul sole 24 ore del 8/8/23 Sanatoria delle criptovalute: domande entro il 30 novembre)
Un secondo dubbio non risolto, anzi amplificato dall’introduzione della Relazione di accompagnamento, riguarda l’obbligo di produrre documentazione «con elementi certi e precisi» del costo di acquisto delle criptoattività, in mancanza dei quali il costo
In fine resta il primo dubbio già sollevato da tutti gli operatori fin dalla nascita della norma: la legge che fissa l’obbligo di indicare (tutte) le criptoattività nel quadro RW solo dal 2023, allora perché si dovrebbe sanare l’omessa compilazione per gli anni precedenti?