IVCA

IVCA e Imposta di Bollo Criptovalute

L’ IVCA (imposta sul valore delle cripto-attività) e l’imposta di bollo sulle criptovalute sono state introdotte in Italia con la Legge di Bilancio 2023. L’aliquota è dello 0,2% del valore delle criptovalute detenute alla fine dell’anno, calcolato in base al controvalore in euro al 31 dicembre. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, quindi entro il 30 novembre 2024 per l’imposta relativa al 2023.

Cos’è la IVCA ?

L’IVCA è l’acronimo di imposta sul valore delle cripto-attività ed è una tassa equivalente all’imposta di bollo dovuta dai soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività non per il tramite di operatori finanziari (quali sono i soggetti che esercitano l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa nel territorio dello Stato; i prestatori di servizi di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), Dlgs 231/2007, che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina antiriciclaggio e che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale).

l’Ivca trova applicazione cioè in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario ossia nei “casi in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.

Quando deve essere versata l’IVCA?

Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, quindi entro il 30 novembre 2024 per l’imposta relativa al 2023.

Chi è tenuto al versamento della IVCA?

Sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo sulle criptovalute tutti i soggetti residenti in Italia, anche se non hanno la residenza fiscale in Italia, che detengono criptoattivittà

Come si calcola IVCA?

L’imposta di bollo si calcola moltiplicando il valore delle criptovalute detenute alla fine dell’anno per l’aliquota dello 0,2%.

Ad esempio, se un contribuente detiene alla fine del 2023 criptovalute per un valore di 100.000 euro, l’imposta di bollo dovuta è pari a 200 euro (100.000 x 0,002).

Se il soggetto passivo è una persona giuridica l’imposta è dovuta nella misura massima di  euro 14.000

Quali sono le modalità di versamento dell’imposta di bollo e della IVCA?

L’imposta di bollo e l’IVCA può essere versata tramite le seguenti modalità:

  • Tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 1727.
  • Tramite il contrassegno telematico, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Tramite il versamento virtuale, effettuato da Poste Italiane, banche, società di gestione del risparmio, società capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, soggetti operanti nel settore finanziario, società esercenti altre attività finanziarie e imprese di assicurazioni.

Quali sono le sanzioni in caso di mancato versamento dell’imposta di bollo?

In caso di mancato versamento dell’imposta di bollo, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro

Chi è tenuto al versamento dell’imposta di Bollo nel caso in cui le cripto-attività siano oggetto di amministrazione fiduciaria?

Nel caso in cui cripto-attività siano oggetto di amministrazione fiduciaria occorre distinguere tra due casistiche distinte:

1) se sono detenute presso un intermediario italiano, l’imposta di bollo è applicata dall’intermediario e non dalla fiduciaria (così anche la Cm 48/E del 2012),

2) se non sono oggetto di un rapporto con un intermediario italiano, la società fiduciaria che ne ha l’amministrazione è tenuta ad applicare l’imposta di bollo (in modo ordinario).

Se non sono residente fiscalmente in Italia devo versare comunque la IVCA?

Si; anche ai contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege in forza di presunzione legale che prescinde dai presupposti di cui all’articolo 2, Tuir (invece esonerati dalla compilazione del Modello RW)

Quali sono le cripto-attività soggette ad imposto di bollo e IVCA?

L’imposta di bollo e la IVCA si applica alle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67, Tuir.

Sebbene prevarrebbe la tesi secondo cui vi rientrino tutte le cripto-attività  la Cm 30/E del 2023, tuttavia, non chiarisce se, sotto il profilo oggettivo, il rinvio dev’essere riferito alle sole cripto-attività disciplinate alla citata lett. c-sexies oppure a tutte le cripto-attività che soddisfano la “definizione” ivi contenuta (ossia “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”).