Criptovalute, costo d’acquisto in base ai dati di piattaforma
Ai fini fiscali, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia. La prova del costo d’acquisto delle cripto-attività può essere fornita avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l’acquisto o lo scambio delle cripto-attività, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l’acquisto.
Queste le risposte del ministero dell’Economia (Mef) – ancora interlocutorie – al question time in commissione Finanze 5-01210 (primo firmatario Giulio Centemero della Lega). L’individuazione del criterio di collegamento con il territorio dello Stato è fondamentale per stabilire quando i redditi derivanti da cripto-attività devono essere tassati in Italia da parte di non residenti o di “neo-residenti” (articolo 24-bis del Testo unico). Gli interroganti criticano l’orientamento secondo cui quando le cripto-attività sono conservate per mezzo di non custodial wallet si debba ritenere che “si trovino” nel luogo in cui si trova il wallet. La critica pare fondata perché il wallet (chiavetta, telefonino, computer, paper) non è, in fondo, altro che il supporto in cui è memorizzata la chiave privata e che consente di validare eventuali transazioni. Gli interroganti suggeriscono invece di presumere che le attività conservate per mezzo di non custodial wallet si trovino nello Stato in cui risiede il contribuente, in analogia alla prassi dell’amministrazione fiscale spagnola che tuttavia riguarda l’Iva. Si tratterebbe, però di una impostazione non coerente con le istruzioni fornite in materia di monitoraggio fiscale, secondo le quali cripto-attività non detenute per mezzo di intermediari italiani che ne assoggettino i redditi a tassazione, devono essere comunicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, come normalmente avviene per le attività non detenute in Italia.
In un sistema basato sul principio di tassazione su base mondiale, la nozione di territorialità non dovrebbe coincidere con quella di residenza. Il Mef non entra nel dettaglio. È auspicabile che la versione definitiva della circolare in bozza – che tratta il tema nel paragrafo 5 – fornisca ulteriori elementi interpretativi, considerata l’importanza, almeno per il settore, della materia. Quanto alla prova del costo d’acquisto viene, in buona sostanza, confermato il riconoscimento dell’attendibilità dei dati e delle quotazioni rilevabili dalle piattaforme online degli exchanger, come già esplicitato nella prassi sul regime previgente (si veda la risposta 788 del 2021) e risulta, in più punti, dalla bozza di circolare, sia per il calcolo del capital gain sia per la compilazione del quadro RW.
Fonte: Michela Folli Marco Piazza “Criptovalute, costo d’acquisto in base ai dati di piattaforma”, Il Sole 24 ore del 3 agosto 2023