In data 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo relativo all’attuazione della Direttiva UE 2019/1937 “EU Whistleblower Protection Directive“, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizione riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
A chi si applica?
Il decreto si applica, oltre che ai soggetti del settore pubblico, ai soggetti del settore privato che:
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al decreto (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti: tutela dell’ambiente) anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
Quando entra in vigore?
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, con due periodi di adeguamento:
il 15 luglio 2023 per le aziende con più di 250 dipendenti,
il 17 dicembre 2023 per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 250, rientranti nel suddetto ambito di applicazione.
In cosa consiste?
Il decreto disciplina le segnalazioni interne, le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.
In sintesi, entro le scadenze su indicate, i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del decreto hanno l’obbligo di implementare un processo di ricezione e gestione delle segnalazioni interne conforme alla normativa.
Che cosa occorre fare?
Alla luce delle nuove prescrizioni è necessario:
• valutare se le piattaforme per le segnalazioni già eventualmente in uso a livello locale o di Gruppo rispettano i requisiti della nuova normativa
• in alternativa, adottare piattaforme IT per la gestione della segnalazione che rispettino tutti i requisiti di tutela del segnalante
• stabilire le regole per la gestione delle diverse tipologie di segnalazione
• adeguare le attuali procedure per la gestione delle segnalazioni
• valutare i possibili impatti lato privacy delle stesse (informative, valutazioni di impatto, identificazione delle persone autorizzate, ecc.)
• aggiornare conseguentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
• considerare i possibili impatti organizzativi, anche alla luce dei poteri ispettivi riconosciuti ad ANAC
• valutare le conseguenze anche sul piano disciplinare e giuslavoristico.
Sanzioni
L’ANAC applica al «responsabile» le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art.12 del decreto;
2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
3. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’art.16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
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