Contabilizzazione e trattamento fiscale delle cripto-attività
La crescente diffusione delle cripto-attività ha reso necessario definire criteri chiari sia per la loro contabilizzazione in bilancio sia per il loro trattamento fiscale. L’intervento più recente, contenuto nella risposta ad interpello n. 78 del 20 marzo 2025, offre indicazioni preziose in merito, alla luce dell’articolo 110, comma 3-bis, TUIR.
1. La contabilizzazione delle cripto-attività
- La corretta rappresentazione contabile delle cripto-attività dipende dalla loro destinazione economica
- • IAS 2 – Rimanenze: quando le cripto-attività sono detenute per la vendita nel normale corso dell’attività d’impresa, vengono trattate come rimanenze. In tal caso, dopo l’iscrizione iniziale al costo di acquisto, sono valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo.
• IAS 38 – Attività immateriali: se utilizzate con finalità diverse dalla vendita immediata, le cripto-attività si qualificano come attività immateriali. Possono essere valutate secondo il modello del costo o, facoltativamente, al fair value.
Nel sistema contabile italiano, in assenza di regole specifiche, si tende ad applicare principi analoghi a quelli previsti dagli IAS, pur con il limite della non adozione del criterio del fair value successivo.
2. Trattamento fiscale alla luce dell’art. 110, comma 3-bis, TUIR
- Con l’introduzione dell’articolo 110, comma 3-bis, TUIR, viene stabilito che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla loro imputazione a conto economico.
In particolare:
• Non rilevano fiscalmente le variazioni di valore di fine esercizio dovute alla valutazione a fair value delle cripto-attività iscritte come rimanenze o immobilizzazioni immateriali.
• Acquisti e vendite effettive restano invece pienamente rilevanti ai fini IRES e IRAP.
Questo principio comporta, di fatto, una sterilizzazione fiscale delle oscillazioni di valore tipiche delle cripto-attività, semplificando la gestione tributaria degli operatori.3. L’applicazione concreta: il caso analizzato
Nel caso oggetto della risposta a interpello:
• Un intermediario finanziario contabilizzava le cripto-attività come rimanenze, applicando il metodo del costo medio ponderato (CMP) per il magazzino e il fair value per la valutazione di bilancio.
• L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la differenza tra il valore contabile e il valore fiscale delle rimanenze (dato dal fair value) non rileva ai fini della determinazione del reddito.4. Questioni ancora aperte
Permangono, tuttavia, incertezze applicative, in particolare:
• Sul trattamento fiscale dei debiti e crediti espressi in cripto-attività, alla luce dell’abrogazione dell’art. 110, comma 3, TUIR.
• Sul regime applicabile ai derivati su cripto-attività, per i quali l’art. 112 TUIR prevede regole di ordinaria rilevanza fiscale delle valutazioni.
Il principio di irrilevanza fiscale delle valutazioni di cripto-attività si consolida, confermando la necessità per le imprese di gestire con attenzione la coerenza tra criteri contabili e trattamento tributario.
Il quadro delineato rafforza l’esigenza di un approccio integrato e consapevole nella gestione contabile e fiscale delle cripto-attività.