Dividendi ante 2017: ultima chiamata per i vantaggi fiscali
Le società di capitali hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione dei dividendi sugli utili prodotti prima del 2017 al fine di poter ancora beneficiare della precedente normativa in luogo della ritenuta d’imposta del 26% applicabile per tutte le distribuzioni a far data del 1 gennaio 2023.
La società deve deliberare la distribuzione dei dividendi, attraverso apposita assemblea (che è soggetta a registrazione), entro la data del 31.12.22, mentre i dividenti deliberati possono essere pagati al socio anche in anni successivi senza decadere dal beneficio.
La “vecchia” normativa presenta un appeal per i soci persone fisiche con partecipazione qualificate (pari o superiori al 20% del capitale sociale). Infatti la “vecchia” normativa di tassazione dei dividenti per le partecipazione qualificate prevedeva l’assoggettamento ad IRPEF del 40% dei dividendi (aumentato al 49,72% nel 2008, ed al 58,14% nel 2017).
Nel seguente schema vi proponiamo un prospetto di confronto tra vecchia e nuova tassazione al fine di poter fare una rapida verifica di convenienza.
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Periodo |
Imponibilità |
Aliquota effettiva |
Aliquota effettiva |
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utili realizzati fino al 2007 |
40% |
18,4% |
9,2% |
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utili realizzati dal 2008 al 2016 |
49,72% |
22,87% |
11,34% |
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utili realizzati nel 2017 |
58,14% |
26,74% |
13,37% |
Come si può notare il “vecchio regime”, rispetto alla ritenuta alla fonte del 26% che sarà in vigore dal prossimo anno (che è già in vigore con riferimento agli utili prodotti dal 2018) risulta conveniente per la distribuzione di utili ante 2017 anche per i redditi più elevati con aliquota IRPEF al 43% oltre ad addizionali comunali e regionali al 3%.
Risulta invece sempre conveniente per i redditi più bassi. Al fine di una corretta tassazione è fondamentale ricostruire con cura le riserve di utili della società in modo a individuare gli anni in cui gli utili sono maturati.
Nulla cambia invece per le partecipazioni non qualificate (inferiori al 20%) per le quali già la precedente normativa prevedeva la tassazione alla fonte del 26%.
Per i soci che detengono le partecipazioni attraverso una Società Fiduciaria si applica la stessa normativa prevista per i detentori diretti. Sarà cura della Fiduciaria comunicare alla società il regime fiscale a cui assoggettare i dividenti ed in caso di fiduciante persona fisica sarà quindi possibile ancora beneficiare del “regime transitorio” .



