A tre anni dal debutto della legge sul «Dopo di noi», e all’indomani della presentazione alla Camera del secondo rapporto sul suo stato di attuazione, il bilancio della norma pensata e voluta per garantire il futuro di persone portatrici di gravi disabilità è in chiaroscuro.

L’analisi incrociata della statistica prodotta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali – versante mano pubblica – e quella degli atti registrati dal Settore informatico del Consiglio nazionale del Notariato – relativa a trust, affidamenti fiduciari e vincoli di destinazione realizzati da privati su beni immobili- mostra importanti segnali di iniziativa sul versante delle famiglie.

Non si può dire altrettanto sulla reattività delle Regioni a utilizzare i fondi statali per tali alte finalità. In meno di tre anni – la statistica si ferma al settembre 2019 – sono stati 2.058 i trust immobiliari istituiti per la tutela futura di congiunti non autosufficienti, 984 i vincoli di destinazione su appartamenti ed edifici, 8 gli affidamenti fiduciari, tutti settori con un trend in costante ascesa e indice, in ultima analisi, di una crescente consapevolezza degli strumenti a disposizione per il «Dopo di noi», appunto.

Importante sottolineare che gli istituti del «Dopo di noi» rappresentano circa l’80% degli atti di segregazione sugli immobili, mentre manca una statistica sull’insieme dei trust e dintorni “mobiliare” (contanti, conti, azioni eccetera).

Tuttavia, sotto il profilo fiscale, i dati sui risultati delle nuove agevolazioni introdotte per incentivare la trasmissione di patrimonio e le erogazioni a favore dei disabili non soddisfano pienamente le aspettative iniziali.

La misura più significativa riguarda la possibilità di trasferire beni e diritti a favore di trust o di segregarli attraverso vincoli di destinazione (articolo 2645 ter del Codice civile) o fondi costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario in esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni quando finalizzati all’assistenza esclusiva della persona disabile.

L’imposta scatterà con le modalità ordinarie solo alla morte della persona disabile, con l’assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale.

Fonte: Alessandro Galimberti – Gabriele Sepio, Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2020.