Nuove regole fiscali sulle spese professionali

A partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al cliente non concorreranno più a formare il reddito di lavoro autonomo. Questa importante novità fiscale è introdotta dal decreto Irpef-Ires (articolo 5 del Dlgs 192/2024), che modifica l’articolo 54 del Tuir, stabilendo che tali spese non abbiano natura di compensi o componenti positivi di reddito.

Cosa cambia con le nuove regole

Le nuove disposizioni stabiliscono che i rimborsi analitici delle spese:

  • Non saranno imponibili ai fini del reddito professionale, garantendo il reintegro totale degli oneri anticipati per l’esecuzione dell’incarico.
  • Non saranno deducibili, come previsto dall’articolo 54-ter del Tuir, rendendo l’operazione fiscalmente neutrale.

Inoltre, per i rimborsi effettuati da un sostituto d’imposta, non sarà applicata la ritenuta d’acconto, con il risultato di un trattamento fiscale più vantaggioso per il professionista.

Le condizioni per l’esenzione fiscale

Affinché i rimborsi spese non concorrano alla formazione del reddito, devono essere rispettate alcune condizioni chiave:

    1. Inerenza all’incarico affidato:
      • Le spese devono essere strettamente collegate all’esecuzione dell’incarico professionale.
    2. Riaddebito analitico al cliente:
      • Il professionista deve dettagliare le spese sostenute, permettendo al cliente di effettuare un controllo accurato sulla loro pertinenza.
    3. Controllo da parte del cliente:
      • Il cliente deve avere la possibilità di verificare l’effettiva inerenza delle spese all’attività svolta e rifiutare il rimborso per quelle non pertinenti.

Queste condizioni sono state introdotte per evitare abusi e garantire che solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico possano beneficiare della nuova disciplina.

Spese escluse dalla normativa

Non tutte le spese sostenute dal professionista possono beneficiare dell’esenzione. In particolare, restano escluse:

  • Le ore di lavoro dei collaboratori, anche se documentate da un report dettagliato.
  • Le spese sostenute per motivi personali o non inerenti all’incarico affidato.

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