Un nuovo Decreto in fase di pubblicazione prevede che i seguenti versamenti in scadenza al 16 aprile 2020 ed al 16 maggio 2020:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
- addizionale regionale
- addizionale comunale
- IVA
- contributi previdenziali e assistenziali (intero importo dell’F24)
- INAIL
siano sospesi fino al 30 giugno 2020.
Resta invece l’obbligo di versare alle scadenze normali le altre ritenute d’acconto per professionisti e agenti e rappresentanti.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 o rateizzati fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo da giugno a ottobre, senza interessi.
Condizione però per poter usufruire della sospensione è una diminuzione dei ricavi o compensi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo il seguente schema:
AZIENDE E PROFESSIONISTI CON RICAVI E COMPENSI ANNUALI INFERIORI A 50 MILIONI DI EURO | |||
MESE | MESE DI CONFRONTO | CONDIZIONE | RISULTATO |
MARZO 2020 | MARZO 2019 | DIMINUZIONE DEL 33% DEI RICAVI O COMPENSI | SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL 16/04 AL 30/06 |
APRILE 2020 | APRILE 2019 | DIMINUZIONE DEL 33% DEI RICAVI O COMPENSI | SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL 16/05 AL 30/06 |
AZIENDE E PROFESSIONISTI CON RICAVI E COMPENSI ANNUALI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO | |||
MESE | MESE DI CONFRONTO | CONDIZIONE | RISULTATO |
MARZO 2020 | MARZO 2019 | DIMINUZIONE DEL 50% DEI RICAVI O COMPENSI | SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL 16/04 AL 30/06 |
APRILE 2020 | APRILE 2019 | DIMINUZIONE DEL 50% DEI RICAVI O COMPENSI | SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL 16/05 AL 30/06 |
E’ bene sottolineare che non è il fatturato del mese che deve essere oggetto di rilevazione ma, appunto, i ricavi ed i compensi, che per la norma in essere possono differire dal fatturato.
Relativamente alla determinazione dei ricavi o dei compensi:
- per le imprese in regime di contabilità ordinaria, i ricavi rilevano secondo il criterio di competenza
- per le imprese in regime di contabilità semplificata che seguono il criterio di cassa occorre rilevare gli incassi del mese
- per le imprese in regime di contabilità semplificata che seguono il metodo della registrazione IVA occorre verificare le fatture registrare nel mese
- per i professionisti, in base al criterio di cassa, occorre rilevare gli incassi del mese
Infine, questo nuovo Decreto non modifica i precedenti che prevedevano per i settori più colpiti (imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i bar e i ristoranti, le aziende di trasporti, ecc.) una sospensione dei versamenti di marzo 2020 ed aprile 2020 già al 1 giugno 2020 e senza condizioni.