PPP Partenariato Pubblico e Privato

Cos’è il PPP?

PPP è l’acronimo di Partenariato Pubblico Privato. È l’operazione economica con cui un ente pubblico e uno o più operatori privati collaborano, su un orizzonte di lungo periodo, per realizzare e gestire un’opera o un servizio di interesse pubblico: il pubblico definisce gli obiettivi e verifica che vengano raggiunti, il privato mette risorse, realizza e gestisce, assumendosi il rischio dell’operazione.

Una precisazione che conta: PPP e project financing non sono sinonimi. Il partenariato pubblico-privato è la categoria generale, disciplinata dall’art. 174 del D.Lgs. 36/2023; la finanza di progetto (art. 193), spesso chiamata project financing, è una delle modalità con cui un PPP può nascere — quella a iniziativa privata.

Quali sono le caratteristiche del contratto di PPP?

L’art. 174 comma 1 del Codice richiede che ricorrano congiuntamente quattro elementi:

  • Rapporto contrattuale di lungo periodo tra ente concedente e operatori privati, finalizzato a un risultato di interesse pubblico;
  • Copertura dei fabbisogni finanziari che proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto;
  • Ripartizione dei compiti: al privato la realizzazione e la gestione del progetto, al pubblico la definizione degli obiettivi e la verifica della loro attuazione;
  • Rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi allocato in capo al soggetto privato.

Se anche uno solo di questi elementi manca, non si è in presenza di un PPP.

Quali sono le forme del PPP?

L’art. 174 conferma la distinzione tra due modelli:

  • PPP contrattuale: si attua attraverso la stipulazione di specifici contratti — concessione, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e le altre figure previste dal Libro IV.
  • PPP istituzionalizzato: si fonda sulla costituzione di soggetti societari a capitale misto pubblico-privato.

Chi può stipulare un contratto di PPP?

Qui il Codice del 2023 ha introdotto un filtro che prima non c’era: i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’art. 63. Non è un dettaglio formale — è una condizione di legittimità dell’operazione, e va verificata prima di investire tempo in una proposta.

L’art. 175 aggiunge poi gli obblighi di programmazione, valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, controllo e monitoraggio dell’operazione da parte dell’ente.

Come si attiva un PPP?

Restano due percorsi, ma i riferimenti normativi sono cambiati:

  • A iniziativa pubblica — l’ente concedente pone a base di gara il progetto e lo schema di contratto, e affida la concessione secondo le procedure degli artt. 176-192 del D.Lgs. 36/2023.
  • A iniziativa privata: la finanza di progetto (art. 193) — è l’operatore economico a presentare all’ente una proposta contenente il progetto di fattibilità, lo schema di contratto con annessa matrice dei rischi, il piano economico-finanziario (PEF) asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e una garanzia. L’iniziativa può essere spontanea oppure sollecitata dall’amministrazione con una richiesta di manifestazioni di interesse.

Il rischio operativo: quando si considera davvero trasferito

L’allocazione dei rischi è il cuore del PPP, ed è ciò che lo distingue da un appalto. L’art. 177 stabilisce che il concessionario ha assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali:

  • non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi; e
  • la parte di rischio trasferita comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, tale che ogni potenziale perdita del concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Il rischio operativo si articola sul lato della domanda (l’effettiva richiesta dell’opera o del servizio) e sul lato dell’offerta o della disponibilità (il rischio che la prestazione non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo pattuito).

L’allocazione dei singoli rischi tra le parti non è libera: si fonda sulla capacità di ciascuna parte di valutare, controllare e gestire il rischio che le viene attribuito. È questa la logica che va documentata nella matrice dei rischi allegata al contratto — non un semplice conteggio di quanti rischi stanno da una parte e quanti dall’altra, come si usava sotto il vecchio Codice.

Le novità del correttivo 2024

Il D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, è intervenuto anche sul PPP:

  • controllo preventivo rafforzato della Corte dei conti sulle operazioni di PPP di rilevanza strategica, per prevenire squilibri economico-finanziari;
  • introduzione di contratti-tipo standardizzati, per rendere le procedure più trasparenti e ridurre i tempi di negoziazione;
  • collegio consultivo tecnico obbligatorio per i contratti di lavori sopra soglia europea, comprese le opere realizzate in concessione e in PPP.

Le novità del correttivo 2026

PPP è attualmente oggetto di un progetto di riforma che dovrebbe concludersi nel  mese di settembre 2026 il quale seppur senza toccare l’art 177, apporterà rilevanti novità in materia di finanza a progetto Sul tema si rimanda al post di approfondimento  https://www.luminafiduciaria.it/project-financing-senza-prelazione-pef-asseverato/

 

L’asseverazione del PEF: chi può rilasciarla

Nella finanza di progetto il piano economico-finanziario asseverato non è un allegato da integrare in seguito: è un elemento essenziale della proposta, la base su cui l’ente valuta la sostenibilità economica dell’iniziativa e il parametro di confronto con eventuali proposte alternative.

Su chi possa asseverarlo il quadro è cambiato in modo significativo. Il vecchio art. 183 del D.Lgs. 50/2016 riservava espressamente l’asseverazione a istituti di credito e società fiduciarie. L’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 non individua più i soggetti legittimati aprendo ipoteticamente l’asseverazione anche ai revisori legali persone fisiche. Sul tema si rimanda al post di approfondimento Chi può asseverare il PEF nel 2026: la guida aggiornata

In concreto significa che la scelta dell’asseveratore è più ampia, ma anche più delicata: la lex specialis di gara può comunque porre requisiti propri, e un’asseverazione contestabile mette a rischio l’intera proposta.


Lumina Fiduciaria SpA è una società fiduciaria autorizzata MIMIT che assevera piani economico-finanziari per project financing e gare pubbliche ai sensi del D.Lgs. 36/2023. → Asseverazione PEF e Project Financing

Author

Giorgio Romano

Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all'Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice, con Laurea Magistrale in Economia e Commercio. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA, società fiduciaria autorizzata MIMIT specializzata in gestione patrimoniale, trust, escrow e asseverazione PEF per project financing e gare pubbliche. Ha firmato centinaia di asseverazioni di piani economico-finanziari ai sensi del D.Lgs. 36/2023.