Il  D.L. 22 marzo 2021 n. 41 cosiddetto “Decreto Sostegni” ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti titolari di partita Iva (società di persone, società di capitali, ditte individuali, professionisti, agricoltori, ecc.), a prescindere dal codice attività,  che hanno registrato nel 2020 una riduzione del fatturato IVA almeno del 30% rispetto al 2019.

 Sono esclusi:

  • soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro nel 2019
  • le società finanziarie (holding)
  • i soggetti che hanno chiuso la partita Iva prima del 23 marzo 2021
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021

 Misura del contributo:

Il contributo è calcolato sulla differenza media mensile del fatturato 2020 sul 2019 (fatturato 2020 meno fatturato 2019 il tutto diviso 12) applicando le seguenti percentuali:

– 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 100.000 euro

– 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro

– 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro

– 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro

– 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro

Il contributo massimo è di 150.000 euro, quello minimo è di 1.000 per le persone fisiche e di 2.000 euro perle società.

Se l’attività è iniziata nel 2019, occorre escludere il fatturato del primo mese di attività e dividere il restante fatturato annuo per i restanti mesi di attività, prima di metterlo a confronto con il fatturato medio mensile 2020.

Modalità domanda contributo a fondo perduto

Le istanze devono essere presentate in via telematica dal 30 marzo al 28 maggio 2021, sia attraverso il “desktop telematico” che il servizio web “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato (Commercialista).

 Come per i precedenti contributi a fondo perduto, i pagamenti verranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato nell’istanza, a partire dall’8 aprile 2021; è possibile indicare nell’istanza, invece del bonifico, l’opzione per utilizzare l’importo quale credito d’imposta nei mod. F24 (che sarà fruibile solo dopo la comunicazione di riconoscimento del contributo).