BONUS CASA Novità 2022
Di seguito un breve riassunto delle novità introdotte dalla LEGGE n.234 del 30/12/2021 in merito agli incentivi fiscali per le attività di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (meglio conosciti come Bonus Casa)
SUPERBONUS 110%
- UNITA’ UNIFAMILIARI fino al 31/12/2022: per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari o unità funzionalmente autonome, effettuati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, il superbonus del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31/12/2022; a condizione che entro il 30/06/2022 vengano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
- CONDOMINI E TERZO SETTORE fino al 31/12/2025 con aliquote decrescenti: per gli interventi posti in essere da condomìni, persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fino al 31/12/2023 il super bonus sarà del 110%, per poi ridursi al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025
- IACP ed enti assimilati, Cooperative fino al 31/12/2023: tali soggetti potranno beneficiare del superbonus del 110% fino al 31/12/2023, a condizione che entro il 30/06/2023 vengano effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
Nel caso di IACP ed enti assimilati, tale estensione vale anche per i lavori trainati effettuati dalla persone fisiche sulle singole unità immobiliari
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE fino al 30/06/2022: le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI, possono beneficiare del superbonus del 110% per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi fino al 30/06/2022
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i casi precedentemente indicati, è riconosciuto il superbonus del 110% fino al 31/12/2015
Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati
SISMA BONUS ordinario
Viene prorogato al 31/12/2024 alle stesse condizioni del 2021
BONUS FACCIATE
Viene confermato anche nel 2022 ma con aliquota ridotta al 60%
ECOBONUS ordinario
Viene prorogato al 31/12/2024 alle stesse condizioni del 2021
BONUS RISTRUTTURAZIONI
Viene prorogato al 31/12/2024 alle stesse condizioni del 2021
BONUS MOBILI
Viene prorogato al 31/12/2024 ma con spesa massima detraibile decrescente: nel 2022 la spesa massima detraibile è pari a 10.000€ ma nel 2023 e 2024 si ridurrà a 5.000€.
Attenzione!! Nel 2022 il beneficio spetta a condizione che l’acquisto sia effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2021
BONUS GIARDINI
Viene prorogato al 31/12/2024 alle stesse condizioni del 2021
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La legge di bilancio ha introdotto una nuova detrazione pari al 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, e per interventi di automazione degli impianti di edifici e di singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Limiti di spesa:
- 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- 40.000 € per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
- 30.000 € per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari
Tale detrazione spetta per le spese sostenute dal 1/1/2022 al 31/12/2022 ed è fruibile in dichiarazione in 5 quote annuali, oppure optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Vengono prorogate le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito con le seguenti scadenze:
- 2022, 2023 e 2024 per ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate, bonus ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche
- fino al 31/12/2025 per il superbonus
Per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, nel caso della cessione del credito/sconto in fattura, vi è l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono anch’esse agevolabili.
Sono esclusi dall’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, gli interventi in edilizia libera e quelli il cui importo non superi i 10.000€; ad eccezione del bonus facciate per il quale visto ed asseverazione sono sempre obbligatori.
Attenzione! Per il 110% il visto di conformità è richiesto anche nel caso in cui non ci sia cessione del credito/sconto in fattura ma venga portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fa eccezione il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente mediante la dichiarazione precompilata predisposta dall’Ag. Entrate oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale; in questi casi il visto non è necessario.



