versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il 31 maggio 2023 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2023 assoggettate all’imposta di bollo (ad esempio le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario e le fatture da chiunque emesse, ma riportanti importi esenti IVA di valore superiore 77,47 euro)

A quanto ammonta l’imposta di bollo?

Per ogni fattura, qualora ve ne siano i presupposti, va applicata un’imposta di bollo pari a 2 euro

Quando va effettuato il versamento?

Riportiamo in seguito il calendario dei versamenti relativo al 2023:

Periodo di riferimento

Scadenza versamento imposta di bollo

1° trimestre 2023

Entro il 31 maggio 2023

2° trimestre 2023

30 settembre 2023

3° trimestre 2023

30 novembre 2023

4° trimestre 2023

28 febbraio 2024

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato; in particolare:

• se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
• se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Come si effettua il versamento?

Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:

  1. mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
  2. mediante modello F24 scaricabile dal portale dell’Agenzia delle Entrate

Codici tributo

• 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
• 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
• 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
• 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
• 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
• 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.

Author

Giorgio Romano

Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all'Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice, con Laurea Magistrale in Economia e Commercio. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA, società fiduciaria autorizzata MIMIT specializzata in gestione patrimoniale, trust, escrow e asseverazione PEF per project financing e gare pubbliche. Ha firmato centinaia di asseverazioni di piani economico-finanziari ai sensi del D.Lgs. 36/2023.