Concessioni balneari: stabilimento balneare con insegna Bagno, sdraio e ombrelloni sulla spiaggia

Concessioni balneari al 2033: il Consiglio di Stato distingue tra proroga automatica e procedura selettiva

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 6835 del 7 settembre 2026 interviene nuovamente sul complesso tema delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, le cosiddette concessioni balneari, introducendo un’importante distinzione tra proroghe automatiche e provvedimenti adottati all’esito di un procedimento aperto alla presentazione di domande concorrenti.
La pronuncia rappresenta un ulteriore passaggio nell’evoluzione di una materia che, nonostante i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi anni, continua a essere caratterizzata da un significativo grado di incertezza giuridica.

Il caso: le concessioni balneari di Santa Marinella

La controversia riguardava alcune concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel Comune di Santa Marinella, la cui durata era stata estesa fino al 2033.
Il Comune non aveva tuttavia disposto una mera proroga automatica sulla base della legge n. 145/2018.
Le istanze presentate dai concessionari erano state pubblicate all’Albo pretorio secondo il procedimento previsto dagli articoli 37 del Codice della navigazione e 5 e 18 del relativo Regolamento, consentendo agli altri operatori interessati di presentare domande concorrenti entro il termine previsto.
In assenza di concorrenti, l’Amministrazione aveva proceduto all’assegnazione della concessione; nei casi in cui erano invece pervenute altre domande, era stata avviata una procedura comparativa.
Il Consiglio di Stato ha quindi distinto tale fattispecie dalla semplice applicazione automatica della proroga legislativa.

Proroga automatica e provvedimento amministrativo: una distinzione sostanziale

È questo uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia.
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime disposte in applicazione di disposizioni nazionali contrastanti con il diritto dell’Unione europea sono state considerate dalla giurisprudenza tamquam non essent e, pertanto, suscettibili di disapplicazione.
Diversa è, secondo il Consiglio di Stato, la situazione nella quale l’estensione della durata della concessione deriva da un provvedimento amministrativo adottato all’esito di un procedimento aperto alla concorrenza.
In questo secondo caso, l’eventuale illegittimità del provvedimento non ne determina automaticamente l’inesistenza.
L’atto deve essere contestato attraverso gli ordinari strumenti di tutela e nei relativi termini. In assenza di tempestiva impugnazione, il provvedimento si consolida e diviene inoppugnabile, fatti salvi gli eventuali poteri di autotutela dell’Amministrazione.
La sentenza attribuisce quindi particolare rilievo non soltanto alla norma sulla cui base è stata disposta l’estensione della concessione, ma anche al procedimento concretamente seguito dall’Amministrazione.

Il nodo della pubblicità della procedura

Rimane tuttavia aperta una questione particolarmente rilevante.
La pubblicazione di una domanda di concessione all’Albo pretorio per un periodo limitato può essere considerata sufficiente a garantire un effettivo confronto concorrenziale e a soddisfare i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità richiesti dal diritto dell’Unione europea?
La sentenza interviene su una specifica fattispecie e non esaurisce il più ampio confronto sulla compatibilità delle procedure adottate dalle amministrazioni italiane con i principi europei in materia di concessioni.
La questione assume particolare rilievo considerando che procedure analoghe risultano essere state adottate nel 2019 anche da altre amministrazioni comunali.

Concessioni balneari: un quadro giuridico ancora in evoluzione

La sentenza n. 6835/2026 non può quindi essere letta come una generale conferma della validità delle proroghe delle concessioni balneari fino al 2033.
Il Consiglio di Stato ha esaminato una fattispecie specifica, attribuendo rilievo al procedimento seguito dall’Amministrazione e agli effetti derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione dei relativi provvedimenti.
La decisione rappresenta piuttosto un ulteriore tassello di un quadro normativo e giurisprudenziale che rimane complesso e in continua evoluzione.
Negli ultimi anni il settore delle concessioni demaniali marittime è stato infatti interessato da una successione di interventi del legislatore nazionale, pronunce della giurisprudenza amministrativa e decisioni della giurisprudenza europea, non sempre facilmente coordinabili tra loro.
Per concessionari, nuovi operatori e amministrazioni concedenti, questa situazione rende particolarmente importante seguire l’evoluzione normativa e giurisprudenziale e valutare attentamente gli effetti delle singole decisioni sulle procedure in corso.

Il PPP come strumento per lo sviluppo del settore

Accanto alle persistenti incertezze che caratterizzano la disciplina delle concessioni balneari, va tuttavia registrata una tendenza di segno positivo: la progressiva crescita e affermazione del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) quale strumento attraverso il quale amministrazioni e operatori economici possono sviluppare progetti di investimento, riqualificazione e gestione di beni e servizi pubblici.
Una prospettiva che interessa sempre più anche il settore balneare e, più in generale, la valorizzazione del demanio marittimo, dove la collaborazione tra soggetto pubblico e capitale privato può favorire interventi di riqualificazione, innovazione e miglioramento dei servizi, all’interno di operazioni strutturate su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
La crescente complessità di queste iniziative richiede tuttavia un approccio che non si limiti alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. La sostenibilità di un PPP dipende dalla capacità di costruire in modo coerente l’intera operazione, integrando profili economici, finanziari, contrattuali e procedurali e definendo una corretta allocazione dei rischi tra parte pubblica e operatore privato.

Lumina Fiduciaria: advisor nelle operazioni di PPP

Lumina Fiduciaria S.p.A. opera come advisor nella strutturazione di operazioni di Partenariato Pubblico-Privato e project financing, affiancando i soggetti coinvolti nelle diverse fasi dell’iniziativa: dall’impostazione economico-finanziaria dell’operazione alla costruzione e analisi del PEF, dalla valutazione della sostenibilità finanziaria alla verifica dell’equilibrio complessivo del progetto.
Un elemento distintivo dell’esperienza maturata da Lumina è rappresentato dall’aver operato sia al fianco delle Pubbliche Amministrazioni sia a supporto degli operatori privati.
Questa duplice esperienza consente di conoscere le esigenze, le logiche decisionali e i vincoli che caratterizzano entrambi i soggetti del partenariato e di affrontare la strutturazione delle operazioni considerando, fin dalle fasi iniziali, la necessità di costruire un equilibrio sostenibile tra interesse pubblico, fattibilità dell’investimento e adeguata remunerazione del capitale privato.

Author

Giorgio Romano

Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all'Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice, con Laurea Magistrale in Economia e Commercio. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA, società fiduciaria autorizzata MIMIT specializzata in gestione patrimoniale, trust, escrow e asseverazione PEF per project financing e gare pubbliche. Ha firmato centinaia di asseverazioni di piani economico-finanziari ai sensi del D.Lgs. 36/2023.