Affidamento diretto degli impianti sportivi: opportunità reale o falsa semplificazione?
Negli ultimi mesi, l’art. 5 del D.lgs. 38/2021 è stato spesso interpretato come una scorciatoia per consentire agli enti locali di affidare direttamente la gestione degli impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
In realtà, la portata della norma è molto più circoscritta e richiede un’attenta lettura sistematica.
Il meccanismo previsto dalla norma
La disposizione consente a ASD e SSD non profit di presentare agli enti locali:
- un progetto preliminare di riqualificazione o ammodernamento dell’impianto sportivo;
- un piano di fattibilità economico-finanziaria (PEF);
- una proposta gestionale orientata a finalità di inclusione sociale e aggregazione giovanile.
Qualora l’ente riconosca il pubblico interesse dell’iniziativa, può procedere all’affidamento diretto e gratuito della gestione, per una durata proporzionata all’investimento e comunque non inferiore a 5 anni.
Perché non è una “deroga libera”
L’elemento chiave è che questa previsione non può essere letta isolatamente.
L’affidamento diretto:
- deroga ai principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
- si inserisce comunque nel perimetro del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023);
- deve rispettare la disciplina euro-unitaria in materia di concessioni.
Di conseguenza, si tratta di una norma eccezionale, utilizzabile solo in presenza di condizioni rigorose.
I presupposti sostanziali
Per poter ricorrere legittimamente all’art. 5, devono coesistere alcuni requisiti fondamentali:
1. Requisiti soggettivi
La proposta deve provenire esclusivamente da:
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
- società sportive dilettantistiche (SSD) prive di scopo di lucro.
2. Requisiti oggettivi
- intervento su impianti da rigenerare, riqualificare o ammodernare;
- presenza di un progetto preliminare strutturato;
- PEF coerente e sostenibile.
3. Requisiti finalistici
L’iniziativa deve perseguire obiettivi concreti di:
- inclusione sociale;
- promozione dello sport giovanile;
- valorizzazione territoriale.
4. Requisiti economici
Il valore dell’operazione deve rimanere compatibile con le soglie e i principi del sistema degli appalti pubblici.
Il ruolo centrale del PEF
Il piano economico-finanziario rappresenta l’elemento più critico dell’intera operazione.
Non si tratta di un documento formale, ma dello strumento attraverso cui l’ente locale deve verificare:
- la sostenibilità dell’investimento;
- la coerenza tra durata della concessione e capitale investito;
- l’assenza di squilibri economici o benefici indiretti non giustificati;
- la reale capacità del soggetto proponente di gestire l’impianto.
In questo contesto, l’asseverazione indipendente del PEF assume un ruolo determinante nel ridurre il rischio amministrativo e contabile per l’ente.
Motivazione rafforzata: il vero punto critico
L’utilizzo dell’affidamento diretto richiede un provvedimento amministrativo puntualmente motivato, che dimostri:
- la sussistenza di tutti i presupposti normativi;
- l’assenza di alternative competitive più adeguate;
- la coerenza dell’operazione con l’interesse pubblico.
In assenza di tale motivazione, il rischio di contestazioni (anche ex post) è elevato, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello contabile.
Affidamento diretto o partenariato pubblico-privato?
Molte operazioni che vengono ricondotte all’art. 5 presentano, in realtà, caratteristiche tipiche del partenariato pubblico-privato (PPP):
- investimento privato su infrastruttura pubblica;
- recupero tramite gestione;
- allocazione dei rischi operativi.
In questi casi, un inquadramento corretto nell’ambito del PPP consente:
- maggiore solidità giuridica;
- migliore strutturazione finanziaria;
- maggiore trasparenza.
Il punto di equilibrio
L’art. 5 del D.lgs. 38/2021 rappresenta certamente uno strumento utile per favorire la riqualificazione dell’impiantistica sportiva, soprattutto nei contesti locali.
Tuttavia, il suo utilizzo richiede:
- rigore giuridico,
- solidità economico-finanziaria,
- capacità di strutturazione dell’operazione.
Non è una scorciatoia, ma una leva tecnica da utilizzare con attenzione.
Il supporto di Lumina Fiduciaria
In operazioni di questo tipo, Lumina Fiduciaria supporta enti locali e operatori attraverso:
- analisi e validazione dei PEF;
- asseverazioni indipendenti;
- supporto nella strutturazione di operazioni in ambito PPP;
- verifica della sostenibilità economico-finanziaria e della corretta allocazione dei rischi.



