DECRETO RISTORI – LE PRINCIPALI NOVITÀ AGEVOLATIVE
Il cosiddetto “Decreto Ristori” è in vigore dal 29/10/2020. Inoltre sono state approvate ulteriori norme, il cosiddetto “Decreto Ristori Bis”, il cui testo apporta modifiche ed integrazioni al “Decreto Ristori”. Seguirà quindi un aggiornamento, ma occorre analizzare inizialmente il “Decreto Ristori” per poter comprendere le modifiche ed integrazioni apportate dal “Decreto Ristori Bis”.
Nel “Decreto Ristori” sono presenti tre novità agevolative:
- nuovo contributo a fondo perduto
- nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione
- abolizione della seconda rata dell’IMU di dicembre 2020
Naturalmente tutte e tre le novità agevolative sono soggette a condizioni per la loro fruizione.
Nuovo contributo a fondo perduto
Soggetti interessati
Possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto i soggetti che:
- hanno una Partita IVA attiva almeno dal 25/10/2020;
- hanno come codice attività ATECO uno di quelli presenti nell’elenco dell’Allegato 1 del “Decreto Ristori”
Condizioni
L’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi il 33,3% di fatturato/corrispettivi in meno).
Tale condizione non si applica, e quindi il nuovo contributo a fondo perduto spetta comunque, ai soggetti interessati che hanno aperto una Partita IVA attiva dal 01/01/2019.
Modalità
Il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti interessati che hanno già beneficiato del precedente contributo del “Decreto Rilancio” è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente.
I soggetti interessati che non avevano beneficiato del precedente contributo del “Decreto Rilancio” dovranno presentare apposita istanza per la quale, con un successivo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ne definirà termini e modalità di presentazione.
Determinazione dell’importo
L’importo del nuovo contributo a fondo perduto è determinato:
- per i soggetti interessati che hanno già beneficiato del precedente contributo del “Decreto Rilancio” è pari ad un importo dal 100% al 400% (a seconda del proprio codice attività ATECO presente nell’elenco dell’Allegato 1 al “Decreto Ristori”) dell’importo precedentemente ricevuto.
- per i soggetti interessati che non avevano beneficiato del precedente contributo del “Decreto Rilancio” dovranno presentare apposita istanza ed otterranno un importo dal 100% al 400% (a seconda del proprio codice attività ATECO presente nell’elenco dell’Allegato 1 del “Decreto Ristori”) del valore calcolato secondo i criteri stabiliti nel precedente “Decreto Rilancio” con la sola modifica che l’importo del 10% della riduzione per la fatturato/corrispettivi è per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 da € 1.000.000 in poi senza limiti.
L’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto non può superare i € 150.000.
Precisazioni
Il nuovo contributo a fondo perduto non concorre alla formazione dell’imponibile per le imposte sui redditi e per l’IRAP.
Nel caso in cui il nuovo contributo a fondo perduto sia in tutto od in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero con sanzioni ed interessi ed è prevista l’applicazione anche di sanzioni penali.
Nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione
Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e sui canoni di affitto d’azienda le sole imprese che hanno come codice attività ATECO uno di quelli presenti nell’elenco dell’Allegato 1 del “Decreto Ristori”, indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi del 2019 e relativamente a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020
E’ richiesta la condizione del calo del fatturato (ad eccezione che per le imprese che hanno aperto una Partita IVA attiva dal 01/01/2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31/01/2020) nei termini della riduzione del fatturato/corrispettivi che deve essere pari ad almeno al 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2020 rispettivamente agli stessi mesi del 2019.
ll nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione spetta nella misura del 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% del canone per l’affitto d’azienda, calcolato sui canoni dovuti e pagati per i mesi indicati (relativamente al canone di dicembre 2020 spetta anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021).
Essendo un credito d’imposta ne è ammessa la cessione.
La normativa che regola il nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione va coordinata con la legislazione vigente relativamente al settore turismo.
Abolizione della seconda rata dell’IMU di dicembre 2020
Non è dovuta la seconda rata dell’IMU di dicembre 2020 in scadenza il 16/12/2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività per le quali il codice ATECO è uno di quelli presenti nell’elenco dell’Allegato 1 del “Decreto Ristori” ed i proprietari di questi immobili siano anche i gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.
La normativa che regola l’abolizione della seconda rata dell’IMU di dicembre 2020 va coordinata con la legislazione vigente relativamente al settore turismo.
Di seguito delle slide schematiche del Decreto Ristori