L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicabile ai trust testamentari, in particolare quando l’unico erede indicato nel testamento è un trust precedentemente istituito dal disponente (noto anche come “de cuius”). Ecco i punti chiave:

1. **Tassazione Indiretta Differita**: L’Agenzia ha confermato che il trust testamentario è soggetto al principio della “tassazione indiretta differita”. Ciò significa che gli atti di costituzione e dotazione dei trust, eseguiti dal disponente, non sono soggetti a imposte di donazione o successione. Tuttavia, tali atti scontano solo le imposte ipo-catastali in misura fissa, ma solo se sono coinvolti immobili.

2. **Ruolo del Trustee**: Gli atti di costituzione e dotazione non attribuiscono al trustee la titolarità definitiva dei beni conferiti nel trust. Il trustee ha il potere di gestire e amministrare i beni in regime di segregazione patrimoniale, in vista del possibile ritrasferimento ai beneficiari del trust.

3. **Imposizione sulle Trasmissioni ai Beneficiari**: Solo gli atti di trasferimento dei beni vincolati in trust ai beneficiari sono soggetti all’imposta di successione o donazione, oltre alle imposte ipo-catastali in misura proporzionale. Questo segue il principio della tassazione in uscita.

4. **Dichiarazione di Successione**: Nel caso in cui sia impossibile inviare telematicamente la dichiarazione di successione con il calcolo delle imposte ipo-catastali in misura fissa, l’Agenzia ha indicato che il trustee può presentare il modello 4 cartaceo presso l’ufficio territoriale competente, basandosi sull’ultimo domicilio del de cuius.

Questi chiarimenti forniscono una guida preziosa per coloro che si occupano di trust testamentari e aiutano a comprendere meglio il trattamento fiscale in queste situazioni complesse.