Sono sempre imponibili in Italia i proventi da trust opachi residenti in Stati a fiscalità privilegiata.
Al riguardo vi proponiamo un interessante articolo edito da Eutekne.

Ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile ai redditi provenienti da trust esteri si deve tenere presente quanto disposto dall’art. 73 comma 2 del TUIR, il quale individua due tipologie di trust: – i c.d. trust trasparenti, ossia quelli con beneficiari individuati e il cui reddito viene assoggettato a tassazione in capo al beneficiario per trasparenza. In altri termini, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust; – i c.d. trust opachi, ossia quelli privi di un beneficiario di reddito individuato e che risultano autonomi soggetti passivi d’imposta. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per “beneficiario individuato” si intende il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. Si richiede, quindi, che il “beneficiario” sia puntualmente “individuato” e che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Conseguentemente, l’attribuzione effettiva al beneficiario individuato del reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal momento che si tratta del medesimo reddito. Analogamente, se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest’ultimo (in questo senso, cfr. le circ. nn. 34/2022 e 48/2007). In questo contesto, si inserisce quanto previsto dall’art. 44 comma 1 lett. gsexies) del TUIR (introdotto dal DL 124/2019). Secondo questa norma sono considerati redditi di capitale: – quelli imputati ai beneficiari di trust trasparenti ai sensi dell’art. 73 comma 2 del TUIR anche se non residenti; – quelli corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Con riferimento ai trust opachi, quindi, l’esclusivo riferimento normativo ai Paesi a fiscalità privilegiata porta alla conclusione che non rientrano tra i redditi di capitale le somme corrisposte ai soggetti residenti da parte di trust istituiti in Paesi diversi da quelli aventi un regime fiscale privilegiato. In altri termini, viene stabilita l’imponibilità in capo ai beneficiari residenti delle attribuzioni effettuate da trust o istituti analoghi stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tali distribuzioni sono soggette a tassazione ordinaria IRPEF in capo al contribuente, che dovrà riportare nel quadro RL della sua dichiarazione i redditi di capitale percepiti.

Riguardo al termine “stabiliti” utilizzato dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere inteso con riferimento alla 2 giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della “attribuzione” al beneficiario residente (circ. n. 34/2022 e risposta interpello n. 309/2023). Ai fini dell’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, si applica l’art. 47-bis del TUIR. Tuttavia, come chiarito anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022 n. 34, tale disposizione si riferisce alle partecipazioni in società e si rende applicabile solo in quanto compatibile con la disciplina del trust. I documenti di prassi, infatti, non richiamano la lett. a) del comma 1 dell’art. 47-bis, che prevede il test sulla tassazione effettiva subita dal soggetto estero controllato secondo la disciplina CFC ex art. 167 del TUIR. Viene precisato, però, che l’individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle indicazioni contenute nella lett. b) del comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR, secondo cui si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

A tali fini, la norma prevede che si debba tenere conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale. Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26%), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito.

Fonte: Salvatore Sanna, “Sempre imponibili in Italia i proventi da trust opachi residenti in Stati a fiscalità privilegiata”, Eutekne del 29 marzo 2024