NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTE DAL 1 LUGLIO 2020 – EURO 2.000

Dal 1 luglio 2020 si abbassa il limite per le operazioni in contanti ad Euro 2.000,00, quindi:

  • fino ad Euro 1.999,99 sarà possibile fare operazioni di pagamento ed incasso in contanti con un soggetto diverso;
  • da Euro 2.000,00 compreso in su sarà necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, carta di debito ecc.) per fare operazioni di pagamento ed incasso con un soggetto diverso.

Tali disposizioni sono applicabili a tutti i tipi di trasferimento, come l’acquisto di merci o le donazioni o prestiti.

Risulta poi importante l’individuazione dei soggetti diversi, in quanto la norma prevede il divieto solo tra questi soggetti.

Per soggetti diversi si fa riferimento ad entità giuridiche distinte, come, ad esempio:

  • due società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • legale rappresentante e socio;
  • una ditta individuale e una società,

Sono considerati soggetti diversi anche i propri famigliari.

 

Alcune importanti precisazioni

È possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno di un’unica operazione purché la parte in contanti sia sotto il limite stabilito.

 

E’ sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente perché tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

 

Nella eventuale violazione sono sempre coinvolti entrambi i soggetti del trasferimento, non solo il soggetto che effettua la dazione del contante ma anche quello che lo riceve in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

 

Un chiarimento importante deve essere fatto relativamente al valore dell’importo complessivo da trasferire.

E’ pertanto vietato il trasferimento in unica soluzione di contante per un importo superiore ai predetti limiti, anche con diverse operazioni frazionate se riguardano una operazione sostanzialmente univoca, però non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato come somma di una pluralità di operazioni autonome, tali da poter essere considerate operazioni distinte e differenziate, ad esempio:

  • una pluralità di distinti pagamenti per un contratto di somministrazione
  • un preventivo accordo negoziale tra le parti (pagamento rateale)

 

Sanzioni

Ricordando che dal 1 gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente ad Euro 1.000,00 le sanzioni per la violazione di queste disposizioni sono le seguenti:

  • da Euro 3.000,00 ad Euro 50.000,00 per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
  • da Euro 2.000,00 ad Euro 50.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • da Euro 1.000,00 ad Euro 50.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1 gennaio 2022.