A pochi giorni dalla scadenza del 15 novembre per la rivalutazione delle cripto attività l’Agenzia pubblica la circolare 30/E del 27 ottobre 2023 avente ad oggetto:

Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

Si tratta di ben 118 pagine in cui vengono analizzati vari aspetti critici a partire dall’inquadramento giuridico delle cripto attività introdotto con la legge di bilancio 2023 al relativo novo trattamento fiscale.
Il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga»
Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies”, (DLT).
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 per cento).

Scarica il testo integrale della circolare 30/E del 27 ottobre 2023