Condono criptovalute

Condono criptovalute

Sebbene la nuova normativa sia in parte discutibile e non priva di zone grigie è sicuramente un importante passo avanti.  Discutibile è senza dubbio la sua applicabilità ma la nuova legge di bilancio, per chi volesse mettersi al sicuro da eventuali contestazioni, avendo realizzato plusvalenze in passato e non avendole già correttamente dichiarate, permette di ricorrere all’emersione ex articolo 1, commi 138 e seguenti – un “condono criptovalute“, in pratica.

L’articolo in questione permette di evitare le sanzioni anche di natura penale (in caso di superamento delle soglie ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo 74/2000) con il versamento di una imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta.
E’ previsto anche il mero “condono criptovalute” da omessa dichiarazione – ovvero il non aver indicato nel quadro RW il possesso di criptovaluta, versando una sanzione nella misura ridotta dello 0,5% annuo sul valore totale delle attività non dichiarate.

I soggetti che non hanno redditi da dichiarare (poiché non hanno fatto nessun cash-out) potranno mettersi in regola pertanto con il versamento del solo 0,5%. Possono aderire alla regolarizzazione persone fisiche, enti non commerciali e società semplici (ed equiparate fiscalmente) residenti in Italia. Il versamento degli importi indicati dovrà essere effettuato con uno specifico modello di dichiarazione che sarà predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Rivalutazione delle Criptovalute

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto anche la possibilità di rivalutare degli asset digitali detenuti all’1 gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva pari al 14% sull’importo rivalutato. L’imposta sulla rivalutazione è rateizzabile in tre versamenti annuali e la prima rata è fissata per il prossimo 30 giugno. Alle rate successive vanno sommati interessi per un valore del 3% annuo.